Legge regionale n. 38 del 29 maggio 1997
Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione
di decentramento amministrativo
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Statuto
Art. 3 - Protocollo aggiuntivo
Art. 4 - Organi circondariali
Art. 5 - Funzioni
Art. 6 - Controllo sugli atti
Art. 7 - Disposizioni finanziarie e sul personale
Art. 8 - Disposizioni transitorie
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Nell'ambito del processo di formazione dell'Area metropolitana fiorentina,
di cui al Patto istitutivo della Conferenza Metropolitana sottoscritto
dagli Enti interessati in data 5 ottobre 1996 e in relazione al protocollo
d'intesa sottoscritto in data 5 febbraio 1996 tra Regione Toscana, Provincia
di Firenze e gli undici Comuni interessati, il Circondario dell'Empolese-Valdelsa
formato, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Provincia di Firenze,
dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,
Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli
e Vinci, e' istituito quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento
amministrativo nell'ambito della Regione Toscana, nonche' per l'esercizio
di funzioni e servizi di ambito sovracomunale.
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Art. 2 - Statuto
1. Lo Statuto del Circondario e' approvato con deliberazione dei Consigli
dei singoli Comuni con la maggioranza dei 3/5 dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto disciplina l'assetto organizzativo e le modalita' di esercizio
delle funzioni del Circondario, nonche' i rapporti tra Circondario e Comuni
che lo compongono, in conformita' alle previsioni della presente legge.
3. Lo Statuto disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze
tra gli organi del Circondario e le modalita' di funzionamento degli organi
stessi.
4. Lo Statuto disciplina, inoltre, i modi di assegnazione del personale
al Circondario da parte dei rispettivi Enti.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto
dell'avvenuta approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni del
Circondario.
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Art. 3 - Protocollo aggiuntivo
1. Entro sei mesi dalla prima convocazione dell'Assemblea di cui all'art.
4, la Provincia di Firenze con deliberazione del Consiglio a maggioranza
assoluta dei voti, ed i singoli Comuni del Circondario con le procedure
di cui all'art. 2 comma 1, approvano d'intesa tra loro un protocollo aggiuntivo
allo Statuto del Circondario, elaborato congiuntamente dai Comuni, Provincia
e Regione, nel quale sono disciplinate le modalita' del concorso del Circondario
alle funzioni di programmazione della Provincia, e individuato il quadro
generale delle altre funzioni amministrative il cui esercizio e' affidato
dalla Provincia al Circondario entro il termine indicato nel protocollo
stesso, sono regolate le forme di cooperazione tra Provincia e Circondario.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto
dell'avvenuta approvazione del protocollo aggiuntivo allo Statuto da parte
della Provincia e di tutti i Comuni del Circondario.
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Art. 4 - Organi circondariali
1. Sono organi del Circondario il Presidente, la Giunta esecutiva e l'Assemblea.
2. Sono membri di diritto della Giunta esecutiva i Sindaci dei Comuni
che fanno parte del Circondario, i quali durano in carica per il periodo
coincidente a quello del loro mandato.
3. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno il Presidente del Circondario,
per la durata stabilita dallo Statuto.
4. In conformita' alle previsioni dello Statuto, spettano alla Giunta
esecutiva i poteri di direzione e gestione del Circondario e di attuazione
degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
5. L'Assemblea e' composta dai membri della Giunta esecutiva e dai consiglieri
nominati con criterio di rappresentanza politica dei Consigli dei Comuni
del Circondario tra i propri componenti, nel numero stabilito dallo Statuto.
Essi durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi.
Alla loro nomina il Consiglio comunale provvede nella prima seduta successiva
all'insediamento.
6. Le sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono valide quando
sono presenti almeno la meta' più uno dei rispettivi componenti
in carica.
7. Spettano all'Assemblea la determinazione dei criteri e degli indirizzi
per il funzionamento del Circondario ed il controllo sulla loro attuazione,
nonche' l'approvazione dei programmi previsionali pluriennali e loro aggiornamenti,
dei bilanci e dei conti consuntivi annuali.
8. Lo Statuto disciplina le garanzie per le minoranze dell'Assemblea,
il rapporto tra gli organi di indirizzo e controllo e l'attivita' di gestione
amministrativa, nonche' le forme di pubblicita' degli atti adottati dagli
organi e dalla struttura operativa del Circondario.
9. L'Assemblea, in conformita' alle previsioni dello Statuto, può
prevedere l'istituzione di un apposito organo di revisione economico-finanziaria,
disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
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Art. 5 - Funzioni
1. Il Circondario esercita le funzioni che gli vengono affidate, attraverso
strumenti di concertazione dalla Provincia e dai Comuni.
2. Le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli enti locali possono
indicarne l'esercizio tramite il Circondario ai sensi del precedente comma
1.
3. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi, il Circondario
può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142 ed accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della medesima
legge, nonche' indire e partecipare a conferenze di servizi ai sensi degli
artt. 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Circondario può determinare le modalita' di gestione dei
servizi di ambito sovracomunale, in conformita' alle previsioni dello
Statuto.
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Art. 6 - Controllo sugli atti
1. Gli atti adottati dall'Assemblea sono sottoposti al controllo preventivo
di legittimita' ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalita' ivi previste.
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Art. 7 - Disposizioni finanziarie e sul personale
1. I Comuni che partecipano al Circondario forniscono i mezzi finanziari
necessari al suo funzionamento, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. L'affidamento di funzioni al Circondario deve comunque comportare la
contestuale individuazione del personale messo a disposizione e delle
risorse finanziarie necessarie per il loro esercizio, ivi compresa la
quota parte di spese generali.
3. Lo Statuto disciplina le modalita' di assegnazione del personale al
Circondario da parte dei rispettivi enti.
4. Il personale assegnato al Circondario mantiene il proprio rapporto
di dipendenza con il rispettivo ente di appartenenza.
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Art.8 - Disposizioni transitorie
1. Con il decreto di cui all'art. 2, il Presidente della Giunta regionale
convoca la Giunta esecutiva per l'elezione, con le modalita' previste
dallo Statuto, del Presidente del circondario, entro 30 giorni dalla data
di emanazione del decreto stesso.
2. I Comuni facenti parte del Circondario provvedono alla nomina dei componenti
dell'Assemblea di propria spettanza entro 60 giorni dalla data di emanazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 2.
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